Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito al concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile, quali durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs. n. 148/2015, nell'applicazione della normativa in materia di CIGO/CIGS e Fondi di solidarietà.

Per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a cinque anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite di 24 mesi. Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l’inizio del periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto.

Per quanto riguarda il calcolo della durata massima complessiva, si opera come segue: nel caso in cui il trattamento richiesto è un trattamento di CIGS, si considera l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione CIGS e, a ritroso, si valutano i cinque anni precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, non può essere riconosciuto il trattamento richiesto.

I periodi di solidarietà vengono computati secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 5 del D.Lgs. 148/2015. Inoltre, si conferma che i periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva CIGO/CIGS.

Gli stessi criteri sopra esposti devono essere utilizzati quando il legislatore si riferisce al biennio mobile, con riferimento alla CIGO e ai fondi di solidarietà.

La circolare riporta utili esempi per il calcolo dei parametri.