Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal DL 119/2018, in vigore dal 24 ottobre u.s., con particolare riferimento alla disciplina della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015.

In particolare, si ricorda che, con l’art. 25 del DL 119/2018, è stato abrogato il riferimento al requisito occupazionale – organico superiore a 100 unità -, considerato che la rilevanza strategica dell’impresa deve essere valutata anche a livello territoriale dalla regione o dalle regioni interessate, che sono chiamate a garantire le politiche attive del lavoro in favore dei lavoratori in esubero. Pertanto, l’accesso alle proroghe di CIGS è consentito, a prescindere dal suddetto requisiti occupazionale, a quelle imprese che, comunque, presentino le altre caratteristiche individuate dall’art. 22-bis in esame.

Inoltre, è stato previsto il “contratto di solidarietà” tra le causali che consentono la proroga della CIGS, che si va ad aggiungere alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale già vigenti.

Ciò premesso, il Ministero del Lavoro ha chiarito che:

  • Fermo restando che, in via generale, in quanto proroga, il trattamento di integrazione salariale in esame è da intendersi quale prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di CIGS riconosciuto all’impresa richiedente, nelle ipotesi introdotte dal DL 119/2018 (imprese con organico inferiore a 100 dipendenti per la proroga delle tre causali di intervento della CIGS e proroga del contratto di solidarietà per tutte le imprese) il trattamento può essere riconosciuto, in via transitoria, anche con soluzione di continuità a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, purché nel frattempo l’esubero di personale non sia stato risolto anche attraverso procedure di licenziamento.

Al fine di individuare un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, il Ministero fa riferimento ad un programma con scadenza a decorrere dal 29 luglio 2018;

  • È ammissibile il ricorso alla proroga anche nel caso di aziende che - causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile – non abbia potuto fruire del trattamento di CIGS per la durata prevista dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015. La durata della proroga è collegata al programma dell’azienda richiedente;
  • È ammissibile il riconoscimento della proroga anche nel caso di aziende che abbiano fruito della CIGS e che, al fine di proseguire nella gestione di permanenti criticità aziendali e occupazionali, abbiano fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale straordinaria e ordinaria;
  • Glie effetti dell’accordo governativo finalizzato alla proroga possono essere limitati – nel caso in cui un’azienda operi con siti produttivi dislocati in più regioni – alle sole unità produttive per le quali le regioni interessate abbiano riconosciuto sul territorio di competenza la particolare rilevanza economica e occupazionale dell’impresa nonché l’impegno alla programmazione di politiche attive;
  • La presentazione dell’istanza finalizzata al raggiungimento dell’accordo in sede governativa può essere presentata non prima di 60 giorni antecedenti l’avvio della proroga del trattamento di CIGS.

Per ciò che concerne le istanze di proroga dei programmi di crisi e riorganizzazione aziendale, anche con riferimento alle aziende con meno di 100 dipendenti, il Ministero rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare 2/2018.

Per quanto riguarda la proroga per la causale CdS, preliminarmente alla presentazione dell’istanza è necessaria la stipula di un apposito accordo da sottoscrivere in sede ministeriale, con la presenza della regione o delle regioni coinvolte, ai fini della certificazione dell’impegno della programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa interessata.

Alla domanda deve essere allegato l’accordo governativo sottoscritto e una relazione dalla quale emerga l’entità dell’esubero ancora esistente che si intende salvaguardare.

Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio ed entro il limite delle risorse finanziarie assegnate per ciascuna anno di riferimento.