CIGS: possibile recuperare in sede di conguaglio le quote TFR maturate
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 28/04/2009 n.9468, ha precisato che il datore di lavoro può recuperare con le operazioni di conguaglio le quote di TFR maturate dal lavoratore durante la sospensione totale o parziale dell'attività assistita dalla cassa integrazione guadagni, anche se sono state versate al Fondo di tesoreria.
La precisazione dell'Istituto previdenziale nasce dal fatto che la legge 464/72 prevede la possibilità per l'azienda di richiedere all'INPS il rimborso delle quote di TFR maturate nel periodo di CIGS, ma si riferisce unicamente al caso in cui il trattamento di fine rapporto viene trattenuto e gestito direttamente dal datore di lavoro. Cosa succede invece se il TFR è stato conferito alla previdenza complementare ex lege 296/2006?
Secondo l'INPS nulla, nel senso che trova applicazione anche in questo caso il diritto al rimborso.
Infatti con la circolare 70/2007, in merito alle disposizioni relative al Fondo di tesoreria, è stato precisato che in caso di ricorso alla CIGS ai fini del TFR deve essere computato l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre con riguardo ai lavoratori che dopo la CIGS vengono licenziati, l'INPS afferma che è obbligatorio il versamento del contributo al Fondo Tesoreria anche per i periodi coperti dal trattamento di integrazione salariale. Per questi lavoratori, in sede di liquidazione del TFR a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda può recuperare le quote trasferite al Fondo di Tesoreria come avviene per tutti gli altri dipendenti.
Il recupero delle quote avviene in sede di conguaglio dei contributi con il mod. DM10 utilizzando il quadro D ed il codice L042.
L'INPS si riserva invece di fornire ulteriori chiarimenti invece in caso di ricorso ai contratti di solidarietà.
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