L’INPS, con il messaggio n. 617 del 9 febbraio 2024, ha reso note le modalità con le quali i datori di lavoro possono porre a conguaglio i trattamenti anticipati di CIGS per riorganizzazione e ristrutturazione, autorizzati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023.

Più precisamente l’articolo 30 citato, intervenendo a gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.

L’INPS, con il messaggio n. 3575/2023 aveva fornito le indicazioni per il versamento del contributo addizionale.

L’INPS adesso interviene nuovamente sull’argomento, poiché in alcuni casi i trattamenti di CIGS non sono stati erogati dall’istituto tramite il pagamento diretto ma sono stati pagati ai lavoratori con un’anticipazione del datore di lavoro, riconoscendo a questo la possibilità di recuperarli tramite conguaglio.

Nel dettaglio, dopo l’autorizzazione da parte dell’INPS, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

L’INPS fornisce anche le indicazioni per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale. In particolare i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

L’INPS infine ricorda che i datori di lavoro interessati, in via generale, sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Pertanto se il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.