Rapporto di lavoro
CIGS per i lavoratori portuali
A cura della redazione
L'art. 8 del DL 06/06/2001 n.30012, ha concesso ai lavoratori portuali, già alle dipendenze delle disciolte compagnie portuali, che sono transitati dalle società cooperativa fornitrice di servizi un'indennità pari al trattamento massimo di Cigs per il periodo che va dal 1° agosto 1999 fino alla data di individuazione dell'impresa o dell'Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo da parte dell'Autorità portuale e in ogni caso non oltre al 31 dicembre nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare.
L'erogazione è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori stessi.
La legge 26/1987 ha previsto che il pagamento dell'indennità (posta a carico del Fondo per l'occupazione) avvenisse direttamente dall'INPS con la conseguenza che non è più necessario attendere l'autorizzazione ministeriale, pur restando la possibilità per le società di anticipare l'erogazione.
A tal fine l'INPS, con la circolare 113/2002 ha previsto che le società che devono effettuare il conguaglio per le indennità anticipate dovranno, nel quadro D del mod. DM10/2, indicare l'importo delle indennità stesse facendolo precedere dalla dicitura IND.PORT.D.D. 6/6/01 e dal codice di nuova istituzione T153.
Inoltre esporranno l'importo degli assegni per il nucleo familiare connessi con la predetta indennità preceduto dalla dicitura ANF.ARR.IND.ART. 8D.M.6/6/01 e dal codice di nuova istituzione T154.
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