Il Ministero del welfare, con il decreto 20 agosto 2002 (G.U. 245/02), ha modificato i criteri per la valutazione della crisi aziendali, contenuti nel DM 2/05/2000, per poter accedere al trattamento di integrazione guadagni straordinario. Innanzitutto è stata modificata l'eccezione al divieto di accesso alla CIGS per le imprese che abbiano cessato l'attività. Sono infatti ammesse le aziende che presentano piani di gestione dei lavoratori in esubero, volti a ridurre il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma nel corso del periodo di CIGS richiesto, ovvero nei dodici mesi successivi al termine dell'intervento stesso, carattere di strumento certo di ricollocazione per almeno il 50% dei lavoratori. Il decreto del ministero ha riformato proprio quest'ultimo punto, in quanto nel testo previgente era prevista la ricollocazione di tutti i lavoratori. La seconda modifica riguarda le aziende ubicate nei territori degli obiettivi 1 e 2 del regolamento Ce 1260/1999 e le aziende la cui crisi aziendale sia dovuta ad improvviso e imprevedibile calo di mercato per mancanza di ordini in caso di monocommittente: la sopra citata percentuale dei lavoratori da ricollocare è diminuita al 25%.