L’INPS, con il Messaggio 28/11/2017 n.4746, ha precisato che il termine semestrale di decadenza per poter conguagliare od ottenere il rimborso delle integrazioni salariali anticipate dall’azienda ai lavoratori, ai sensi dell’art. 7, c. 3, del D.Lgs. 148/2015, decorre dalla data posteriore tra la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione e la data di emanazione del relativo decreto ministeriale.

Ne consegue che la data di emissione dell’autorizzazione al conguaglio da parte dell’INPS non rileva al fine della decorrenza della decadenza semestrale, mentre è presupposto necessario ai fini del pagamento del contributo addizionale e della copertura figurativa dei lavoratori.

Generalmente tale decadenza decorre dalla fine del periodo concesso e consente, sia alle aziende che agli operatori di sede, di svolgere agevolmente i relativi adempimenti.

Però è possibile che l’azienda ritardi notevolmente la presentazione all’INPS della domanda telematica per richiedere l’autorizzazione che consente il conguaglio nel flusso UNIEMENS delle somme di CIGS anticipata.

In questi casi l’INPS non ha nessuna colpa se l’emissione dell’autorizzazione, avvenuta entro i regolari termini di conclusione del procedimento, ossia 30 giorni dalla data di presentazione della domanda telematica completa, non consente all’azienda di effettuare i conguagli entro i termini di decadenza semestrale.

L’INPS infine ricorda che l’autorizzazione, anche se emanata oltre i limiti della decadenza predetta, è comunque un atto dovuto e necessario sia ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa in capo ai lavoratori sia per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (contributo addizionale).