La Corte di Cassazione, sezione lavoro, in applicazione dei principi enunciati dalla medesima a Sezioni Unite (sentenza n. 302 del 14 gennaio 2000) ha ritenuto inefficace la complessiva procedura di messa in cassa integrazione straordinaria se è presente anche un solo vizio procedurale. Nella fattispecie in commento (sentenza n. 7430 del 1° giugno 2001) si trattava del ricorso di un lavoratore che non aveva ricevuto la comunicazione dei criteri di individuazione dei dipendenti da sospendere temporaneamente e che quindi aveva presentato ricorso al giudice per la reintegrazione della retribuzione ai valori "normali". Come anticipato, la Suprema Corte ha ritenuto inefficace la procedura condannando il datore di lavoro al pagamento della retribuzione piena sulla base della considerazione che la procedura di cassa integrazione è costituita da una serie coordinata di atti e di fatti tendenti nel loro insieme alla produzione di effetti giuridici e pertanto anche la violazione di uno solo di essi ne provoca l'invalidità complessiva.