Sulla G.U. n. 28/2013 è stato pubblicato il decreto 4 dicembre 2012 con il quale il Ministero del lavoro, attuando l’art. 3, c. 1, della L. 223/1991, modificato dal DL 83/2012 (L. 134/2012), ha individuato i parametri oggettivi utili per la valutazione delle istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.
Come si ricorderà il decreto sviluppo 2012 modificando la Legge 223/1991 ha previsto che la CIGS possa essere concessa anche ai lavoratori delle imprese interessate dalla dichiarazione di fallimento, dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero sottoposte all’amministrazione straordinaria, purchè sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi fissati con decreto ministeriale.
In sostanza nell’istanza di concessione della CIGS è necessario indicare: le misure volte all’attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell’attività aziendale o alla ripresa dell’attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale, manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa, tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all’individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell’attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa.
Invece, in merito alla sussistenza della salvaguardia dei livelli occupazionali, nell’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dovranno essere indicati anche: i piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze, la stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi e piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi e dai soggetti autorizzati o accreditati.