L’INPS, con il messaggio 31/03/2022 n.1459, ha reso noto che le 52 settimane di CIGS previste dalla Legge di Bilancio 2022 a favore delle aziende interessate nel biennio 2022-2023 da processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, spettano anche ai datori di lavoro che non possono accedere ai trattamenti straordinari di cui al D.lgs. 148/2015 per mancanza di condizioni oggettive.

Come ad esempio il requisito di cui all’art. 22, c. 2 del D.lgs. 148/2015 in base al quale una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione.

Altra situazione che legittima il ricorso alle citate 52 settimane è la mancanza della condizione di cui all’art. 22-bis, ossia non presentare interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale.

Queste situazioni vanno ad affiancarsi a quella più ricorrente consisterne nell’aver superato i limiti di durata complessiva previsti dal D.lgs. 148/2015.

Per le prestazioni liquidate direttamente dall’INPS, la procedura informatica in uso in ambiente EAP è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “145” con emissione dei pagamenti tramite la procedura centralizzata.