L’INPS, con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, ha fornito indicazioni in ordine all’obbligo del versamento del contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, a carico delle aziende che ricorrono al trattamento di CIGS in deroga riconosciuto dall’art. 30 del D.L. n. 48/2023 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

Il messaggio specifica che anche i datori di lavoro autorizzati alle predette integrazioni salariali sono tenuti al versamento del contributo addizionale, con le medesime modalità indicate dalle circolari n. 56/2016, n. 9/2017, n. 69/2022 e n. 76/2022.

La suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

Tenuto conto che per il trattamento di integrazione salariale in oggetto è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, le aziende autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015.

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.