CIGS: gli ispettori controlleranno il rispetto degli impegni assunti
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 27 dell’8 agosto 2016, ha fornito indicazioni ai propri ispettori con riferimento alle verifiche da effettuare nell’ambito del procedimento di concessione della CIGS, sia con riguardo a quelle finalizzate all’accertamento dei presupposti per la concessione del pagamento diretto del trattamento ai lavoratori, sia in merito a quelle finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di CIGS.
Con particolare riferimento a queste ultime, la circolare chiarisce che gli ispettori sono chiamati a verificare l’effettiva attuazione del programma presentato dall’impresa in sede di invio dell’istanza e riporta, altresì, gli elementi da verificare con riferimento a ciascuna causale di intervento.
In caso di riorganizzazione aziendale, avrà luogo la verifica dell’attuazione del programma di interventi illustrato dall’azienda in sede di presentazione dell’istanza e approvato dal Ministero. La circolare fornisce rilevanti indicazioni sull’accertamento del valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, che deve essere superiore al valore medio degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente. Il documento specifica che tale condizione non trova applicazione nel caso in cui la prima istanza presentata dall’impresa ai sensi del d.lgs. n. 148/2015 segua un precedente intervento di CIGS autorizzato in forza della disciplina previgente. Sempre con riferimento alla causale della riorganizzazione aziendale, il programma deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione e deve essere finalizzato ad un consistente recupero occupazionale del personale interessato dalle sospensioni o dalle riduzioni dell’orario di lavoro (almeno il 70%). Per recupero occupazionale si intende non solo il riassorbimento dei lavoratori in azienda, ma anche in diverse unità produttive della medesima impresa o di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Gli ispettori verificheranno la ricollegabilità tra la formazione effettuata e le sospensioni, soprattutto quando la formazione è svolta sul luogo di lavoro e quando coinvolge un numero elevato di lavoratori. In particolare, si verificherà che l’attività produttiva sia realmente sospesa con evidente riduzione della produzione e che il percorso di formazione sia finalizzato esclusivamente ad apprendimento e aggiornamento e non anche alla produzione ordinaria. La formazione sul luogo di lavoro sarà giustificata se il lavoratore è adibito a compiti o mansioni diverse da quelle ordinarie o se utilizza nuove e diverse apparecchiature. Anche i formatori, o i tutor, dovranno avere i requisiti necessari a ricoprire tale ruolo.
Per la causale “crisi aziendale”, la verifica riguarderà l’attuazione del piano di risanamento presentato dall’impresa in sede di invio dell’istanza, con particolare riguardo agli interventi correttivi intrapresi dall’azienda per fronteggiare gli squilibri e finalizzati a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione. Sono verificati anche il ridimensionamento dell’organico e l’assenza di nuove assunzioni, salvo controllo sulla motivazione delle stesse.
In caso di CIGS conseguente alla stipula di contratti di solidarietà difensivi, gli organi ispettivi verificheranno il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria come previsto in accordo e in istanza. Saranno controllati il LUL, le timbrature e tali dati saranno incrociati con le dichiarazioni dei lavoratori.
La circolare contiene precisazioni in merito alla CIGS concessa alle imprese appaltatrici di servizi di mensa e servizi di pulizia, alle imprese artigiane, ai partiti e movimenti politici, nonché nelle ipotesi di procedure concorsuali.
Il Dicastero ricorda che il mancato rispetto dei criteri di rotazione comporta l’aumento dell’1% del contributo addizionale per ogni singolo lavoratore a cui non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per cui è accertata la violazione. La verifica sarà effettuata, ad esempio, confrontando i dati forniti dall’azienda (LUL, timbrature, resoconto consuntivo della rotazione) con le dichiarazioni dei lavoratori.
Quanto al pagamento diretto da parte dell’Inps in caso di serie e documentate difficoltà finanziarie, lo stesso può essere revocato se il servizio ispettivo accerta l’assenza di difficoltà finanziarie. L’attestazione degli ispettori è basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante riferita all’anno in corso, come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno. In particolare, deve essere negativo il rapporto tra liquidità immediate e passività correnti (la circolare riporta le voci di bilancio da analizzare). Se dalla verifica contabile non può essere espressa una valutazione, ci si può avvalere dei verbali e delle relazioni da cui si evincono le difficoltà finanziarie. Se la relazione ispettiva evidenzia l’insussistenza dei presupposti per il pagamento diretto, la sua revoca decorre dalla data della relazione medesima.
Per quanto riguarda i tempi degli accertamenti ispettivi, con riferimento agli impegni assunti in sede di presentazione del programma di CIGS, il Ministero specifica quanto segue:
- Nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di CIGS sono effettuate le verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali;
- Entro 30 giorni dell’intervento di CIGS autorizzato deve essere trasmessa la relazione ispettiva.
Diversamente, con riferimento alla verifica dei presupposti per il pagamento diretto, il Ministero specifica che entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza agli Uffici, la DTL territorialmente competente invia alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. – Divisione IV – la relazione comprovante le serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa istante.
Ulteriori indicazioni riguardano l’individuazione della DTL competente nonché la gestione del periodo transitorio.
Tutti i chiarimenti sono riportati nell’Approfondimento settimanale.
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