Il Ministero del lavoro, con la nota 31/07/2008 n.10513, ha precisato che deve essere concesso il trattamento CIGS ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici dei servizi di pulizia, qualora la contrazione dell'attività appaltata sia connessa ad una situazione di crisi dell'azienda committente che ha determinato il ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, riorganizzazione, ristrutturazione e conversione oltre che per l'avvio di una delle procedure concorsuali di cui alla legge 223/91.
La precisazione ministeriale nasce dal fatto che leggendo le disposizioni contenute nella legge 155/81 per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e la legge 451/94 per le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, si evidenzia una disparità di trattamento per quanto riguarda il ricorso alla CIGS.
Più precisamente la Legge 155/81 prevede genericamente che la CIGS può essere riconosciuta all'impresa appaltatrice in conseguenza di situazioni di crisi o di difficoltà dell'impresa committente.
Invece per le imprese di pulizia la legge 451/94 la concessione viene riconosciuta in conseguenza della riduzione delle attività appaltate  in conseguenza di programmi di crisi aziendale, di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo alla CIGS.
In sostanza sembra che la concessione della CIGS alle imprese di pulizia sia più restrittiva rispetto a quella per le imprese di ristorazione e mensa.
Il Ministero chiarisce che la differenza letterale tra le due disposizioni normative non deve far sorgere il dubbio di un diverso trattamento.
Infatti se così non fosse si avrebbe un'ingiusta disparità di trattamento.  Si pensi al caso in cui un unico committente appalti a due imprese diverse il servizio di pulizia ed il servizio di mensa e di ristorazione. Nel momento in cui l'impresa committente entrasse in una procedura concorsuale con concessione della CIGS, i dipendenti dell'impresa appaltatrice del servizio di mensa si vedrebbero riconoscere il trattamento CIGS, mentre ne sarebbero esclusi i lavoratori dell'impresa di pulizie. 
E' per evitare questa disparità che il concetto di "crisi aziendale" ex lege 451/94 deve essere interpretato in senso lato ricomprendendo tutte quelle situazioni derivanti dalle difficoltà dell'impresa committente che danno luogo all'attivazione di un piano di risanamento aziendale, o di un piano di gestione degli esuberi ovvero che danno luogo ad una gestione del curatore fallimentare, del liquidatore o del commissario, a seguito dell'ammissione dell'impresa ad una procedura concorsuale di cui alla legge 223/91.