Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto n. 33 del 25 febbraio 2022, con il quale ha modificato il DM 94033/2016 recante “Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015”, al fine di adeguarne le disposizioni in virtù della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Tra le novità in materia di CIGS per riorganizzazione aziendale, si segnala l’introduzione, all’art. 1, c. 1, della lett. g-bis), secondo cui l’impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione deve presentare al Ministero del Lavoro un programma di interventi che nelle linee di programmazione industriale, può essere condiviso anche con le Regioni interessate ovvero, per le imprese di rilevanti dimensioni di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 270/1999, con il MISE, nel quale siano esplicitamente indicate le azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi. In caso di riconversione degli impianti già esistenti, devono essere indicate le azioni di riconversione, che possono essere finalizzate anche all’efficientamento energetico oppure a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza. Il processo di transizione può ricondursi a specifici contesti territoriali e a trasformazioni che producono effetti limitati a particolari settori produttivi. Nel programma, in particolare, devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando specificatamente quelli relativi all’aggiornamento tecnologico e digitale, al rinnovamento e alla sostenibilità ecologica ed energetica e alle straordinarie misure di sicurezza. Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze.

Al DM 94033/2016, sono stati aggiunti anche gli articoli 1-bis, 2-bis e 4-bis, in materia di FIS.

Con il primo (art. 1-bis), sono adottati i criteri per l’esame delle domande di assegno di integrazione salariale del FIS per la causale della riorganizzazione. In particolare:

a) il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o attraverso interventi idonei alla gestione di processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale. Il programma deve contenere indicazioni relativi agli investimenti per l’attuazione degli interventi e indicazioni relative all’eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori per la valorizzazione delle risorse interne. Il programma deve essere comunque finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze;

b) il datore di lavoro richiedente deve presentare un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione;

c) il datore di lavoro deve presentare di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la eventuale programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale.

Con il secondo (art. 2-bis), sono adottati i criteri per l’esame delle domande di assegno di integrazione salariale per crisi:

a) verifica della crisi dell’attività del datore di lavoro anche in considerazione degli effetti che tale situazione critica potrà produrre immediatamente dopo l’istanza. Una relazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 documenta la situazione critica derivante da una contrazione dell’attività e le motivazioni che la determinano e che possono coincidere con la diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse, decremento delle vendite, contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi o dati negativi relativi al bilancio e al fatturato con riferimento all’ annualità precedente. La relazione, oltre ad attestare la situazione critica, potrà essere accompagnata da documentazione relativa al bilancio e al fatturato o da altra documentazione attestante la negativa situazione economico finanziaria;

b) ridimensionamento o stabilità dell’organico nel semestre precedente la presentazione dell’istanza. Deve riscontrarsi altresì l’assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina e le finalità dell’assegno di integrazione salariale;

c) previsione di un piano di risanamento con azioni e interventi correttivi volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale o derivanti da condizionamenti esterni e finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;

d) piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale.

L’assegno di integrazione salariale può essere autorizzato anche quando la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro nella relazione deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro.

Gli elementi previsti sia al c. 1 dell’art. 1-bis che al medesimo comma dell’art. 2-bis, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed organizzativa, sono resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica - anche sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dall’INPS - resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Con il terzo (art. 4-bis), sono disciplinate le modalità di accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito di un contratto di solidarietà (FIS). In particolare, i datori di lavoro possono accedere all’assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà. La riduzione concordata dell’orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle percentuali di riduzioni di cui all’art. 21, c. 5, del D.Lgs. 148/2015 e secondo le modalità applicative di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 33/2022, per quanto compatibili anche in relazione alla previsione di comunicazioni da effettuarsi soltanto all’INPS in quanto ente che autorizza le prestazioni di assegno di integrazione salariale.

Il decreto 33/2022, infine, ha abrogato l’art. 5 (Imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia) e l’art. 6 (Imprese artigiane) del DM 94033/2016.