Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 7 del 24 marzo 2017, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione, per il corrente anno, delle disposizioni inerenti l'intervento straordinario di integrazione salariale destinato alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

In particolare, fermo restando quanto già indicato nella circolare n. 30/2016, il Ministero precisa che:

  • Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al comma 11-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015, per il 2017, è destinato a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, conclusi nell'arco temporale 2016 - 2017, si trovino, nel 2017, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.
  • Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2017. In presenza di un accordo sottoscritto nell’anno 2017, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2017, è possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione. Saranno prese in considerazione solo le istanze presentate entro il 31.12.2017, con accordo ministeriale sottoscritto nel 2017 e con sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2017.
  • Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato nel limite di spesa di 117 milioni di euro per l’anno 2017. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le Regioni in base alle richieste. Nelle more, le imprese possono, intanto, sottoscrivere gli accordi regionali e iniziare le sospensioni o riduzioni di orario, inoltrando la richiesta di convocazione alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, la quale può, pertanto, procedere alla sottoscrizione degli accordi.
  • Nel caso in cui l'impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell'INPS, dovrà inviare l'istanza anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle difficoltà finanziarie come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015. Dell'avvenuto invio al Servizio Ispettivo competente dovrà essere fornito adeguato riscontro in sede di presentazione dell'istanza.