CIGS: ai fini dell’anzianità di effettivo lavoro non rilevano gli spostamenti del personale
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 26/07/2017 n.14, ha precisato che ai fini della valutazione del requisito delle 90 giornate di effettivo lavoro, necessario per poter accedere al trattamento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, non rilevano gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati alla CIGS.
L’intervento ministeriale si è reso necessario poiché è stato segnalato che l’applicazione letterale dell’art. 1, c. 2 del D.lgs. 148/2015, non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.
In questi casi come devono essere calcolate le 90 giornate di effettivo lavoro? Secondo la circolare 14/2017, il requisito dovrà essere verificato prendendo a riferimento esclusivamente la data di presentazione dell’istanza della CIGS, così come già avviene per la verifica del requisito occupazionale (art. 20, c. 1 D.lgs. 148/2015) che riconosce il diritto al trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia prestato lavoro presso due siti diversi.
Pertanto, ad esempio, se dopo aver richiesto la CIGS per il sito A, un lavoratore viene spostato nel sito B dove è in corso lo stesso ammortizzatore sociale, affinchè il medesimo dipendente possa percepire il relativo trattamento, non è necessario che abbia 90 giorni di effettivo lavoro nel sito B, in quanto è sufficiente che abbia maturato tale requisito quando era ancora nel sito A.
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