Il Ministero del lavoro, con il decreto 2 agosto 2022 (in G.U. n. 253 del 28/10/2022) ha definito le sanzioni che trovano applicazione in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative formative e di riqualificazione previste in caso di ricorso alla CIGS.

In particolare, la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, in assenza di giustificato motivo, comporta la decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento CIGS.

Invece la mancata partecipazione nella misura tra il 50% e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta la decurtazione della metà delle mensilità della CIGS.

In entrambi i casi resta ferma la decurtazione di una mensilità del trattamento di integrazione salariale prevista dall’art. 25-ter, c. 3 del D.lgs. 148/2015.

Infine, se la mancata partecipazione supera l’80% delle ore di formazione si ha la decadenza del trattamento di integrazione salariale.

Secondo il Ministero del lavoro, ricorre il giustificato motivo per la mancata partecipazione alle iniziative formative e di riqualificazione nei seguenti casi: a) documentato stato di malattia o di infortunio, b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi, c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge, d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione, dell'ordine di comparire da parte del magistrato, e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati, f) casi di limitazione legale della mobilità personale, g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Il recupero della prestazione erogata non e' comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all'assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.

Spetta al ITL verificare il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato.

L’ITL, accertata la mancata partecipazione alla formazione dei lavoratori ne dà comunicazione all’INPS ai fini dell’applicazione della relativa sanzione.

Quanto detto trova applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro ricorra ai trattamenti di integrazione salariale erogati dai fondi di solidarietà.

In questo caso però la decurtazione delle mensilità di integrazione salariale erogate dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi è individuata dai soggetti proposti alla gestione dei citati fondi.