CIGO: la nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 1/07/2016 n.2908, ha diffuso i fac simile delle relazioni tecniche per le diverse causali individuate dal DM 15/04/2016 n. 95442, rese come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da allegare alle richieste della CIGO, che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata, dimostrando che la stessa continui ad operare sul mercato, sulla base di elementi oggettivi attendibili.
L’Istituto previdenziale ricorda che è possibile ricorrere alla CIGO solo ed esclusivamente per crisi di breve durata e di natura transitoria.
Anche le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragione di integrazione presentate nella prima istanza.
L’azienda ha inoltre la facoltà di supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione tecnica, con ulteriore documentazione, come ad esempio la solidità finanziaria dell’impresa, i report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini, la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi della ciclicità delle crisi e le CIGO già concesse.
Invece i bollettini meteo devono essere obbligatoriamente allegati.
Nel caso in cui l’INPS riconosca la necessità che l’azienda produca ulteriore documentazione ai fini della concessione della CIGO, la stessa dovrà essere inoltrata tramite PEC o cassetto bidirezionale. Se l’azienda non risponde entro i successivi 15 giorni dalla richiesta, l’omissione verrà tenuta in considerazione dall’INPS nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.
Le domande di concessione della CIGO presentate dal 29 giugno 2016 (15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. del DM 95442/2016) dovranno tener conto della nuova disciplina. Quindi se dalla citata data sono già state inoltrate delle domande mancanti della documentazione obbligatoria, l’azienda dovrà procedere all’integrazione immediatamente.
Infine le domande presentate prima del 29 giugno u.s. continueranno ad essere soggette ai criteri d’esame e alla documentazione di corredo prevista dalla prassi amministrativa presente con il precedente procedimento concessorio.
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