CIGO e contratti di solidarietà possono convivere se riguardano lavoratori diversi
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con il decreto 15/04/2016 n.95442, attuando l’art. 16, c. 2 del D.lgs. 148/2015, ha definito i criteri di esame delle domande di concessione della CIGO, stabilendo che questa può essere concessa anche nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula dei contratti di solidarietà, purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a 3 mesi, salvi i casi di eventi oggettivamente non evitabili.
Come si ricorderà la CIGO dal 2016 viene concessa dall’INPS per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e situazioni temporanee di mercato.
Secondo il Ministero del lavoro, la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.
Invece la non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti.
Per fruire della CIGO l’impresa documenta in una relazione dettagliata le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato.
Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o dalla documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.
L’INPS valuterà la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l’impresa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO.
Per il Ministero del lavoro giustificano il ricorso alla CIGO: la mancanza di lavoro o di commesse, la crisi di mercato, le fattispecie di fine cantiere, fine lavoro e fine fase lavorativa, la perizia di variante e suppletiva al progetto, la mancanza di materie prime o componenti, gli eventi meteo, lo sciopero di un reparto o di altra impresa (strettamente collegata alla richiedente), gli incendi, le alluvioni, il sisma, i crolli, la mancanza di energia elettrica, l’impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità e la sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori, guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.
Infine, il decreto stabilisce che se nella stessa unità produttiva sono stati richiesti sia il trattamento ordinario che quello straordinario di integrazione salariale, ai fini del computo della durata massima pari a 24 mesi nel quinquennio, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e CIGS per contratto di solidarietà sono computate per intero come giornate di CIGO.
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