L’INPS, con il messaggio 19 ottobre 2021 n. 3556, ha reso noto che è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo transitorio durante il quale è possibile utilizzare le due modalità di invio dei dati per il pagamento diretto sia con il flusso Uniemens-CIG che con il modello SR41.

Come si ricorderà con la circolare n. 62/2021, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” a pagamento diretto, è stata prevista una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta viene operata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”.

Tenuto conto delle segnalazioni pervenute e delle esigenze manifestate dalle aziende e dagli intermediari, l’INPS ritiene opportuno prorogare il periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, le richieste di pagamento afferenti a domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da “gennaio 2022”, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.

L’INPS evidenzia che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con il sistema “SR41”.

Inoltre restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato, così come le richieste di pagamento diretto dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41” semplificato.