Legittima la CIGO se la temperatura percepita supera i 35 gradi
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 3/05/2017 n. 1856, ha precisato che poiché l’art. 15 della Legge fa espresso divieto alle Amministrazioni pubbliche di richiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, i datori di lavoro che intendono richiedere la CIGO per eventi meteo, non dovranno presentare i relativi bollettini meteo perché questi verranno acquisiti d’ufficio.
Sempre in merito agli eventi meteo, l’INPS precisa che verrà riconosciuta l’intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possono essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo hanno registrato una temperatura pari o superiore allo zero sino alle ore 10.00 del mattino della stessa giornata interessata.
Per quanto riguarda le temperature eccezionalmente elevate, la CIGO verrà concessa a tale titolo quando la temperatura percepita supera i 35 gradi anche se quella reale è inferiore a detto valore.
Precisazioni sono state fornite anche sulle lavorazioni nelle cave. In questo caso nella relazione tecnica che accompagna la domanda di CIGO deve essere riportato non solo che la sospensione dei lavori in conseguenza degli eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione dell’attività) ha come finalità quella di garantire la sicurezza dei lavoratori, ma devono essere evidenziate le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione (questa deve tener conto anche dello stato dei luoghi di lavoro).
Se la richiesta di CIGO è dipesa dalla mancanza di lavoro o di commesse, l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda, ma non costituisce l’unico elemento di valutazione. Infatti la valutazione della probabilità di ripresa deriva anche dall’esame della complessiva situazione aziendale e dal contesto economico in cui l’impresa opera. A titolo di esempio costituiscono elementi di valutazione: i precedenti dell’azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato in cui opera, il numero di lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, al durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario e le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.
Sempre riguardo alla ripresa dell’attività lavorativa, nei casi in cui nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di CIGO e l’adozione del provvedimento decisorio e, quindi, anteriormente alla data di quest’ultimo, l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, l’INPS deve ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà della situazione che ha legittimato il ricorso all’ammortizzatore sociale.
L’avvenuta ripresa dell’attività, pertanto, sana di fatto anche l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.
Infine, nel caso in cui l’INPS ritenga di rigettare la domanda di CIGO per carenza di elementi valutativi, dovrà chiedere all’azienda, assegnando 15 giorni di tempo, di fornire ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria. In ogni caso se deve essere comunque rigettata la domanda, nelle motivazioni dovrà essere data menzione di aver attivato detta ulteriore fase istruttoria con i relativi esiti.
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