CIGO: anche in caso di eventi oggettivamente non evitabili va indicata la data iniziale
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 18/10/2017 n.4067, ha precisato che le aziende che presentano la domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili devono indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, perché questo consente di individuare il mese in cui si è verificato l’evento.
La precisazione si è resa necessaria in particolar modo per gli eventi (che determinano la sospensione dell’attività) che si verificano nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
In questi casi l’azienda è tenuta a valorizzare l’apposito campo “data inizio effettivo” presente sul modulo di domanda necessario ai fini dell’individuazione dell’esatto giorno in cui ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di istanze per EONE, altrettanto necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento. Solo avendo a disposizione il predetto dato, è dunque possibile stabilire correttamente il termine di scadenza, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, viene considerato come inizio della sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.
Un altro problema affrontato dall’INPS è quello relativo alle istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi. In questo caso numerose aziende presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo.
Tale comportamento comporta il rigetto della domanda per “fuori termine” in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo, essendo state ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo stessi.
Pertanto, la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.
In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.
Infine sebbene l’art. 12 d.lgs. 148/15 non faccia più riferimento all’eccezionalità delle proroghe della CIGO, dall’esame dei ricorsi al Comitato Amministratore della G.P.T. emergono ancora prassi difformi nelle istruttorie, dato che in alcuni casi l’istanza è rigettata poiché la data di ripresa dell’attività lavorativa indicata nella domanda presentata dall’azienda risulta coincidente con l’inizio di una proroga del periodo di CIGO originariamente richiesto.
A tal proposito, l’INPS ribadisce che il concetto stesso di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto. In tali casi, il requisito della temporaneità dell’evento e della previsione di ripresa dell’attività lavorativa non viene meno ma deve essere vagliato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, e, quindi, valutando quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga.
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