L’INPS, con il messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, ha confermato che, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi.

L’istituto ricorda che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità.

Inoltre, devono essere tenute in considerazione sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta. Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, infatti, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

Medesima considerazione vale anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di CISOA.

Rimane poi fermo che l’integrazione salariale può essere concessa se le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro.

Da ultimo, il messaggio ricorda che il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015. Va, tuttavia, evidenziato che, ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa.