CIGD Lombardia: dispensati dall’accordo sindacale solo i datori delle ex zone rosse
A cura della redazione
La CISL, con la nota prot. n. 39 dell’11 marzo 2020, ha reso noto che è stato ratificato l’Accordo Quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per la regione Lombardia allo scopo di mitigare gli effetti causati dall’epidemia di Covid-19 sulle attività produttive e sui lavoratori.
L’Accordo Quadro recepisce, articola e disciplina quanto normato dal DL 9/2020.
Di fatto, la normativa interviene in un arco temporale definito che va dal 23 febbraio 2020 al 7 marzo 2020, (dalla data di entrata in vigore del DPCM del 23/2/2020 alla entrata in vigore del DPCM 8/8/2020) e in due aree territoriali distinte, zona rossa e zona gialla, ormai superate dal DPCM 8/8/2020.
A fronte delle significative modifiche del perimetro territoriale del DPCM 08/08/2020 e in attesa di prossimi interventi normativi del legislatore nazionale, il sindacato avvisa che probabilmente sarà necessario adeguare l’attuale Accordo Quadro.
L’Accordo Quadro interviene nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori che non possono accedere agli strumenti ordinari di sospensione dell’attività produttiva, Cigo, Fis e Fondi Bilaterali.
Gli interventi di Cigd previsti per le ormai ex-zona rossa ed ex-zona gialla, così come definite dal DPCM del 1/3/2020, sono differenti.
I datori di lavoro aderenti al Fis, (datori di lavoro che hanno tra 6 e 15 dipendenti), che possono accedere al solo Assegno di Solidarietà e che non possono invece accedere all’Assegno Ordinario, potranno accedere alla Cigd qualora la sospensione sia superiore al 60% delle ore lavorate. In questo caso la Cigd non integra, ma sostituisce il FIS.
Alla Cigd potranno accedere anche i lavoratori che pur dipendenti da datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori ordinari non possiedono i requisiti soggettivi che ne permettono l’accesso, (anzianità aziendale di almeno 90 giorni e anzianità contributiva di almeno 12 mesi).
Sono dispensati dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale solo i datori di lavoro situati nella ex-zona rossa (come previsto dalla normativa nazionale DPCM del 1/3/2020). Per tutti gli altri resta l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo sindacale, anche mediante procedura telematica, utilizzando l’Accordo Sindacale Standard allegato all’Accordo Quadro.
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