CIGD: indennità di mobilità in deroga per chi non ha diritto alla NASpI
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 75 del 22 giugno 2020, ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 87 del D.L. 34/2020.
In particolare, con il citato art. 87 sono stati modificati i commi 251 e 253 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Nello specifico, la nuova disposizione di cui al comma 251 prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e, in ogni caso, con termine entro il 31.12.2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. La citata indennità configura una prestazione nuova a cui non si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, c. 67, della L. 92/2012 (requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi). La nuova disposizione di cui al comma 253, invece, prevede che all'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 44, c. 6-bis, del D.Lgs. 148/2015, ove non previamente utilizzate.
Le Regioni e le Province autonome concedono l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga di cui trattasi, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS delle suddette risorse.
Il pagamento dell’indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga.
In merito alla cumulabilità e alla compatibilità dell’indennità si richiamano i principi stabiliti per l’indennità di mobilità ordinaria. Si precisa che, laddove il beneficiario del trattamento in commento si rioccupi con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale della stessa” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione. Non è possibile, infine, corrispondere l’indennità in forma anticipata in un’unica soluzione in quanto non è previsto dalla norma in esame.
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