L’ABI, con la lettera circolare 23/04/2020 prot. n. 789, ha precisato che nella convenzione stipulata per l’anticipazione della CIGD da parte delle banche non è previsto in capo al richiedente l’onere di presentare il mod. SR41 all’atto della domanda, con la conseguenza che il lavoratore può ottenere l’anticipo del trattamento in deroga senza dover presentare tale documento.

Più precisamente al richiedente viene richiesto di indicare nel mod. SR41 l’accredito sul conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto della CIGD per covid-19 e di fornire alla banca copia di tale documento ovvero attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS.

Pertanto per agevolare il processo di presentazione delle domande, ABI ritiene che le banche possono ragionevolmente ritenere sufficiente che l’impegno predetto possa essere contenuto in una dichiarazione controfirmata dal datore di lavoro e presentata dal richiedente al momento della domanda di anticipazione del trattamento CIGD.