L’ITL di Perugia, con la decisione del 14/02/2022, ha disposto che il criterio della rotazione dei dipendenti non può trovare applicazione in caso di ricorso alla CIG in deroga con causale Covid-19 dato che quest’ultimo rappresenta uno strumento eccezionale, dotato di necessaria flessibilità applicativa.

Nel caso in esame il servizio ispettivo territorialmente competente aveva adottato il provvedimento di disposizione (art. 14 della L. 124/2004) nei confronti di un’azienda che aveva fatto ricorso alla CIG in deroga con causale Covid-19 richiedendo l’ammortizzatore per un solo dipendente, senza adottare il criterio della rotazione con gli altri lavoratori.

Tale comportamento ha di fatto comportato una vera e propria penalizzazione economica ad un solo dipendente (la retribuzione in cassa integrazione è inferiore rispetto alla retribuzione ordinaria), in contrasto con i principi di non discriminazione, correttezza e buona fede cui è tenuto il datore di lavoro.

L’organo ispettivo ha intimato quindi all’azienda, entro due mesi, di ricalcolare le ore di sospensione redistribuendo il monte ore su tutti i lavoratori in servizio nel periodo di riferimento, sul presupposto che i compiti professionali appaiono astrattamente comparabili e fungibili, con quelli degli altri dipendenti non interessati dall’ammortizzatore sociale, in quanto tutti aventi mansioni di commesso di negozio.

L’azienda ha proposto ricorso contro il provvedimento ispettivo sostenendo che il principio di rotazione non possa applicarsi in nessun caso alla CIG in deroga, tanto più quella emergenziale, che costituisce uno strumento eccezionale e dotato di necessaria flessibilità applicativa, così come confermato dall’accordo quadro regionale per l’Umbria che ha disciplinato lo strumento in questione senza fare alcun riferimento tra i requisiti di ammissione e applicazione dell’istituto al principio di rotazione.

L’ITL di Perugia ha accolto il ricorso evidenziando che pur essendo inconfutabile la sussistenza in capo al datore di lavoro del dovere di osservanza dei principi di non discriminazione, correttezza e buona fede, tuttavia, non può non prescindersi dal fatto che la normativa in materia di CIGD “Covid-19” non prevede l’obbligo di rotazione, né lo stesso viene previsto nell’accordo quadro regionale per l’Umbria, risultando tale istituto creato proprio con carattere eccezionale rispetto agli altri trattamenti salariali, in virtù del particolare periodo emergenziale.