CIGD: al via i decreti regionali di concessione
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1525 del 7 aprile 2020, ad integrazione delle istruzioni già fornite con la circ. 47/2020, ha comunicato che sono stati implementati e caricati su “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP) i decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l'invio delle concessioni di cassa integrazione in deroga.
In particolare, sono già operative le procedure per l'invio dei provvedimenti di concessione, fino a 9 settimane, di cui all' art. 22, c. 1, del DL 18/2020, esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del c.d. “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”, e dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 3 del DI 3/2020, che le sole Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono trasmettere fino a 13 settimane, sulla sopracitata piattaforma, e usando il medesimo “Flusso B", indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”.
Si ricorda che nel “Sistema Informativo dei Percettori”, alla pagina “Upload XML Decreti” della sezione “CIG in Deroga” è possibile inoltre scaricare il tracciato del “Flusso B”, il documento di specifiche per l’upload e il manuale utente, nonché procedere con l’invio dei file.
Si ribadisce che ai sensi degli articoli 15 e 17 del DL 9/2020 e dell’art. 22 del DL 18/2020, e come riportato nelle circolari n. 38/2020 e n. 47/2020, i decreti devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni: eventuali domande inviate erroneamente direttamente dalle aziende con il c.d. “Flusso A” non sono produttive di effetti e non possono essere esaminate.
Una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria interna, nelle forme semplificate previste dalla normativa di riferimento, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro.
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, sulla base delle modalità semplificate previste dal messaggio 1508/2020, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
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