L’Inps, con la circolare n. 199 del 15 novembre 2016, ha fornito chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riguardo al nuovo contributo addizionale di cui al d.lgs. n. 148/2015 ed alle problematiche ad esso connesse, di fatto concedendo più tempo per i relativi conguagli.

Gli interventi necessari - L’Istituto conferma che è in corso di completamento l’adeguamento dei flussi UniEmens alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale, fondate su una base imponibile coincidente con la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (cd. “retribuzione persa”).

Con apposita circolare saranno resi noti gli interventi apportati alla dichiarazione contributiva UniEmens, indicando i codici da utilizzare per operare il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale soggetti al d.lgs. n. 148/2015 nel frattempo anticipati dalle aziende ai lavoratori interessati, nonché le modalità per il calcolo ed il versamento della contribuzione addizionale riferita ai lavoratori interessati da riduzioni di orario ovvero sospesi per trattamenti di integrazione salariale regolati dalla predetta nuova disciplina.

Entrambe le operazioni dovranno essere svolte entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione della suddetta circolare. Dalla stessa data interviene la decadenza dal diritto ad operare il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori (sempre con riferimento ai trattamenti soggetti alla disciplina del d.lgs. n.148/2015).

Decorrenza delle nuove aliquote - Quanto alla decorrenza del contributo addizionale ex art. 5, d.lgs. n. 148/2015, si ricorda che lo stesso si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24.9.2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data. Per i trattamenti richiesti entro il 23.09.2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data continua a trovare applicazione la disciplina previgente. Con specifico riferimento ai trattamenti di integrazioni salariali straordinarie, continua ad applicarsi la normativa previgente, compresa quella sul contributo addizionale, nelle seguenti fattispecie: proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23/09/2015; istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24/09/2015.

Inoltre, non si applica il nuovo contributo addizionale, in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24.9.2015 ed il 31.10.2015.

Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale, devono essere computati i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Viceversa, non sono computati i periodi di sospensione/riduzione successivi al 24 settembre 2015 se dedotti in domande presentate prima di tale data. Con riferimento alle integrazioni salariali straordinarie, inoltre, non sono computati i trattamenti che godono, come sopra illustrato, del regime transitorio.

Cambio d’aliquota in corso mese - Quanto all’ipotesi di cambio d’aliquota del contributo in corso mese, la circolare precisa che la nuova maggior aliquota sarà applicata a partire dai periodi di competenza del mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti.