Il Ministero del lavoro, con la circolare 5/10/2015 n. 24, ha fornito alcune precisazioni in merito agli ammortizzatori sociali dopo le modifiche alla disciplina apportate dal DLgs 148/2015, tra le quali che le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti per i quali l’istanza è stata presentata a decorrere dal 24 settembre u.s.

Per quanto riguarda il requisito dell’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro per aver diritto agli ammortizzatori sociali, viene chiarito che si intendono per tali le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni (inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità).

In relazione al requisito dei 15 dipendenti è stato precisato che i lavoratori a tempo determinato non devono essere computati come prevede la disposizione generale contenuta nell’art. 27 del DLgs 81/2015 secondo cui si tiene  conto  del  numero  medio  mensile  di  lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi  due  anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, ma della disposizione speciale dell’art.20, c.1 del DLgs 148/2015 secondo cui occorre far riferimento al numero dei lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. 

I periodi di trattamento di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale secondo la previgente normativa e conclusi prima del 24 settembre u.s. non saranno computati ai fini della durata massima.

Ai fini del calcolo della durata massima degli ammortizzatori sociali, per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario si applica il criterio del calcolo della settimana integrabile computata a giorni previsto dalla Circolare INPS 58/2009. 

In merito alle causali di intervento della CIGS, il Ministero precisa che la fattispecie della riorganizzazione aziendale assorbe e ricomprende in sé la fattispecie della ristrutturazione e conversione aziendale di cui al previgente art. 1 della L. 223/1991.

Inoltre, il periodo di CIGS concesso per riorganizzazione aziendale non potrà essere prorogato per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali, come era invece previsto dalla previgente normativa. 

Invece nella fattispecie della crisi aziendale, sono ricomprese le fattispecie della crisi per andamento involutivo o negativo degli indicatori economico-finanziari, la crisi aziendale determinata da evento improvviso ed imprevisto e, soltanto fino al 31 dicembre 2015, la crisi per cessazione di attività.

Entro la fine del 2015 dunque, deve essere stipulato l’accordo in sede istituzionale e deve, altresì essere presentata l’istanza di ammissione al trattamento. Il Decreto di ammissione invece potrà essere emanato anche dopo il 31 dicembre, una volta esaurita l’istruttoria delle domande. 

La regola secondo cui una nuova autorizzazione di CIGS per crisi aziendale non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello precedentemente autorizzato, trova applicazione anche tra trattamenti autorizzati ai sensi della disciplina previgente e trattamenti ai sensi della nuova normativa. Infatti, la presentazione di un’istanza per l’accesso alla CIGS per crisi aziendale, immediatamente successiva ad una precedente richiesta per la medesima causale, sarebbe evidentemente indicativa della mancata attuazione da parte dell’impresa del piano di risanamento cui l’azienda si era impegnata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di trattamento. 

Relativamente alle sospensioni dal lavoro che possono essere autorizzate limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, previsto sia per la causale di riorganizzazione aziendale che per quella di crisi aziendale, il Ministero precisa che la disposizione troverà applicazione dal 25 settembre 2017 (24 mesi dopo l’entrata in vigore del DLgs 148/2015).

In merito alla causale d’intervento relativa alle procedure concorsuali che viene abrogata dal 1/01/2016 (L. 92/2012), la circolare 24/2015 chiarisce che dopo il 31 dicembre 2015, nel caso in cui l’impresa sia ancora sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposti, sarà possibile richiedere l’ammortizzatore facendo rientrare la fattispecie nell’ambito delle altre causali previste dal DLgs 148/2015.