Con il messaggio n. 177 del 13 settembre 2016, l’Inps ha fornito indicazioni sui requisiti di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca, sulla presentazione e sulla gestione delle relative istanze per i periodi d’intervento annualità 2016.

L’integrazione salariale è erogata al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore, delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento. Si deve considerare rilevante, nella verifica del requisito dell’anzianità lavorativa, il periodo di occupazione nel settore medesimo. L’impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore pesca – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. L’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime. Saranno considerati validi gli accordi sottoscritti non solo presso le Capitanerie di Porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche quelli conclusi presso le Capitanerie dove, per esigenze imprenditoriali, le imbarcazioni esercitino la propria attività. I singoli verbali di accordo sottoscritti presso le Capitanerie di Porto dovranno riportare, su dichiarazione delle parti sociali, l’indicazione della clausola del minimo monetario garantito.

La circolare ricorda che, per quanto attiene ai periodi di intervento 2016, il D.I. n. 1600069 del 5 agosto 2016 prevede un particolare flusso che richiede una gestione articolata in diverse fasi. Fino al completamento di tali fasi preliminari, non si potranno autorizzare periodi di competenza 2016.