CIG in deroga per aziende incardinate presso unità di crisi del MISE
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n.69 del 15 giugno 2022, ha precisato che le aziende che intendono fruire di ulteriori 12 mesi di CIG in deroga, al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del MISE o delle Regioni (art.1 cc. 286 e ss. L. 178/2020), sono tenute al versamento del contributo addizionale.
A tal fine l’INPS ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
In merito ai datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di tesoreria, la circolare evidenzia che l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.
Poiché per la CIG in deroga predetta è prevista esclusivamente la modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS, la circolare ricorda che il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
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