CIG in deroga nel settore pesca: possibile sottoscrivere gli accordi presso le Capitanerie di porto
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 12 luglio 2016 n. 3044, ha fornito le istruzioni operative e alcune precisazioni in merito alla possibilità per le imprese che operano nel settore pesca di fruire degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016, dopo che la Legge 208/2015 ha destinato parte delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione per la loro concessione.
A tal fine l’11 luglio u.s. è stato sottoscritto il verbale di accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro. Per la piena operatività però è necessario attendere il relativo decreto di concessione che è in corso di emanazione da parte dei Ministeri vigilanti. Solo dopo la sua emanazione le aziende interessate potranno presentare le domande.
Nel citato accordo è stato definito l’utilizzo del finanziamento complessivo pari a 18 milioni di euro per la CIG in deroga del settore pesca, per gli interventi relativi all’anno in corso e comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate, tenuto conto anche delle istanze ad oggi giacenti, riferite alle annualità 2015 e presentate entro e non oltre il 26 gennaio 2016, come previsto dall’accordo governativo di settore dell’8 giugno 2015.
L’INPS conferma che la CIG in deroga è erogata per il personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito.
Mentre la CIG in deroga non spetta agli armatori ed ai proprietari armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato.
Il trattamento di integrazione salariale per l’annualità 2016 è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore, anche collegate al fermo biologico, in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro.
Secondo l’Istituto previdenziale saranno considerati validi gli accordi sottoscritti non solo presso le Capitanerie di Porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche quelli conclusi presso le Capitanerie dove, per esigenze imprenditoriali, le imbarcazioni esercitino la propria attività.
Nello specifico, i singoli verbali di accordo dovranno riportare, su dichiarazione delle Parti sociali, l’indicazione della clausola del minimo monetario garantito, ai fini dell’erogazione della prestazione da parte dell’Inps.
Le domande dovranno, altresì, indicare il numero di ore di effettiva sospensione per ogni lavoratore e dovranno essere presentate alle sedi Inps competenti per territorio entro e non oltre la data del 30 gennaio 2017.
L’Inps è tenuto ad effettuare, entro il mese di marzo 2017, il monitoraggio e la quantificazione della previsione di spesa necessaria per effettuare i pagamenti di competenza 2016. Di tale monitoraggio l’Istituto previdenziale ne darà comunicazione al Ministero del lavoro, che provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili garantendo la parità di accesso alla CIG.
Solo a seguito della suddetta autorizzazione da parte del Ministero vigilante l’INPS procederà al pagamento diretto dei trattamenti a sostegno del reddito per i periodi di competenza 2016.
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