Cig in deroga: la revoca non pregiudica i lavoratori
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 7674 del 30 marzo 2011, ha fornito chiarimenti in relazione alla ripetibilità delle somme indebitamente erogate del trattamento di cassa integrazione in deroga, nell’ipotesi di revoca successiva del decreto di autorizzazione da parte delle Regione.
In particolare, l’Istituto ha fatto proprio il principio in base al quale la ripetizione per prestazioni indebite, non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori, è esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della prestazione stessa, nell’ipotesi in cui i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall’INPS.
Nel momento in cui il provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione guadagni in deroga, in seguito a controlli ispettivi, sia revocato dalla Regione, l’Istituto procederà, quindi, al recupero delle somme erogate direttamente dall’azienda e non dai lavoratori.
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