L’INPS, con il messaggio 05/06/2017 n.2303, ha ricordato che il datore di lavoro che intende fruire degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2017, anche dopo il ricorso ai contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della L. 236/1993, deve fornire apposita dichiarazione di responsabilità con la quale attesta l’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai medesimi contratti di solidarietà, indicando specificatamente la data fine dell’intervento.

La precisazione dell’istituto previdenziale fa seguito ad una serie di chiarimenti tutti aventi ad oggetto la concessione della CIG in deroga nel 2017 dopo la fruizione degli ordinari ammortizzatori sociali.

Secondo l’INPS è possibile che un datore di lavoro fruisca della CIG in deroga nel 2017, purché questa sia consecutiva (cioè senza soluzione di continuità) agli ordinari ammortizzatori sociali con scadenza successiva al 31 dicembre 2016.

In altre occasione l’INPS aveva precisato che la CIG in deroga poteva essere concessa dopo la CIGO e la CIGS (circ. 217/2016), le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro garantite dai Fondi di solidarietà, ivi compresi il FIS e i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi (Mess. 1713/2017).