CIG in deroga: sotto controllo il rispetto del principio di continuità e di durata
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 13/06/2018 n.2388, ha precisato che in merito ai trattamenti di CIG in deroga concessi dalle Regioni, nel limite del 50% delle risorse a loro assegnate, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi industriali, ai sensi dell’art. 1, c. 145 della L. 205/2017, controllerà il rispetto del principio della continuità dei soli provvedimenti con numero convenzionale 33340 ed il rispetto del periodo di concessione non superiore a 12 mesi per unità produttiva.
La precisazione si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore del DL 44/2018, avvenuta il 9/05/2018, che ha sostituito le parole contenute nell’art.1, c. 145 della L. 205/2017 “concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017” con le parole “aventi efficacia entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017”.
Come già ricordato con la circolare 60/2018, a far data dallo scorso 10 maggio, le Regioni non possono più emanare provvedimenti di autorizzazione in continuità con i provvedimenti di CIG in deroga aventi inizio e fine nell’anno 2017.
Resta ferma la validità dei provvedimenti emanati fino alla data del 9 maggio 2018, in vigenza della precedente disciplina normativa.
Riproduzione riservata ©