L’INPS, con il messaggio n.1900 del 23 maggio 2023, ha ribadito che il termine per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale.

L’Istituto previdenziale fa seguito alla circolare 48/2023 con la quale sono stati illustrati i contenuti del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati INPS, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023.

In quell’occasione l’INPS ha evidenziato che il suddetto termine pari a 30 giorni, trova applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare n. 48/2023, ossia dal 17 maggio 2023. Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data resta, invece, confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa. Ciò è stato previsto al fine di evitare che i datori di lavoro - facendo affidamento su tale più ampio termine, come individuato nel messaggio n. 2939 del 15 febbraio 2013, che allinea il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione dell’azione del ricorso giudiziario - possano incorrere in incolpevoli decadenze.

L’INPS ribadisce infine che una volta concluso il regime transitorio per i ricorsi notificati in data anteriore a quella di pubblicazione della circolare 48/2023, ossia il 17 maggio u.s., le indicazioni fornite con il messaggio n. 2939/2013 devono intendersi superate.