Faschim ha reso noto che, in data 31 maggi 2021, le parti firmatarie dei CCNL Chimico e Chimico-Farmaceutico hanno fornito un chiarimento sul mantenimento dell’iscrizione al Fondo in caso di ricorso al Contratto di espansione o di adesione al T.R.I.S.

In proposito si ricorda che l’art. 62, p. 8 dei predetti CCNL, prevede il mantenimento dell’iscrizione a Faschim dopo la cessazione del rapporto di lavoro nei casi di procedure ex L. n. 223/1991, degli accordi ex art. 4 L. n. 92/2012 e, per interpretazione estensiva, in via provvisoria, anche nei casi di accodi di cui all’art. 14, c. 3 D.L. n. 104/2020 (incentivazioni all’esodo su base volontaria durante il divieto di licenziamento).

Il nuovo chiarimento precisa che, in via straordinaria e fino al rinnovo del CCNL di settore in vigore, quanto già previsto in tema di mantenimento dell’iscrizione a FASCHIM, è riconosciuto per analogia in caso di risoluzioni consensuali derivanti dagli accordi aziendali di esodo nell’ambito dei “Contratti di espansione” sottoscritti ai sensi del D.L. 34/2019 (e successive modifiche intervenute) e in caso di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale settoriale (T.R.I.S.). Sempre in analogia all’attuale previsione contrattuale, anche in tali casi, l'iscrizione a FASCHIM e le relative prestazioni non potranno eccedere il periodo già previsto dall'art. 62, p. 8) per i lavoratori coinvolti nelle citate procedure di cui alla L. 223/91, ovvero il periodo di spettanza teorica della NASPI per ogni lavoratore interessato.