La redazione di LF rende noto di condividere solo parzialmente la risposta data dalla Fondazione Studi dei CDL ad un quesito del 20 aprile 2012, che ha affrontato il problema della deducibilità dal reddito d’impresa del compenso erogato al genitore in qualità di lavoratore dipendente.
Più precisamente, si ritiene di condividere il fatto che il titolare di una ditta individuale artigiana che assuma alle proprie dipendenze il padre, non possa dedurre dal reddito d’impresa il compenso percepito dal genitore in qualità di lavoratore subordinato.
Infatti come ricordato dalla Fondazione Studi l’articolo 60 del TUIR dispone, infatti, che: “non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affiliati o affidati minore di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4, dell’art.5”.
Mentre non condividiamo il fatto che per il genitore dipendente i compensi percepiti verranno normalmente tassati.
Infatti il principio generale in materia prevede che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto (art. 163 TUIR), conseguentemente le retribuzioni corrisposte ai predetti familiari in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato non sono interessati da ritenute alla fonte.