Rapporto di lavoro
Chiarimenti sulle conciliazioni presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 34 del 9 agosto 2011, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione contenuta all’art. 31, c. 13, della L. 183/2010 con particolare riferimento alla modalità di svolgimento delle conciliazioni presso le Commissioni di certificazione costituite presso le università.
In particolare i due quesiti riguardano:
- la possibilità per le commissioni di certificazione universitarie di prevedere una procedura differente, rispetto a quella stabilita dall’art. 410 del c.p.c, per il tentativo di conciliazione esperito presso le DPL;
- la validità dei criteri di competenza territoriale previsti dal Legislatore per l’attività di certificazione, artt. 76 e 77 del D.Lgs 276/2003, anche per la funzione conciliativa svolta dalle suddette commissioni.
Al primo quesito il Ministero del Lavoro risponde estendendo l’efficacia dell’art. 410 c.p.c anche alle commissioni universitarie, queste ultime seguiranno, pertanto, le medesime modalità operative delle commissioni di certificazione operanti presso le DPL. Alle commissioni istituite presso le università si applica la normativa concernente i termini previsti per il deposito di eventuali memorie (art. 31, c. 7, L. 183/2010), escludendo la disciplina di carattere strutturale concernente ad esempio la composizione della Commissione (art. 31, c. 3, L. 183/2010) la quale non può avere una specificità legata al diverso contesto in cui la stessa opera.
Tale uniformità si traduce in una maggiore semplificazione a vantaggio di chi intende esperire un tentativo di conciliazione.
Al secondo quesito il Ministero risponde evidenziando che “le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore” esclusivamente nell’ipotesi in cui si intenda dare avvio alla procedura di certificazione presso le Commissioni di cui all’art. 76, comma 1, lettera b) e, pertanto, esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso le Direzioni provinciali e le Province.
Ne consegue che, laddove le parti si rivolgano alle Commissioni istituite presso le Università al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. – così come per la procedura di certificazione dei contratti – non si è tenuti al rispetto di particolari limiti territoriali”.
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