Il Ministero dell'interno, con la nota 25/10/2005 n.2768, ha risposto ad alcuni quesiti avanzati dagli sportelli unici per l'immigrazione in merito al rilascio del permesso di soggiorno agli extracomunitari. In particolare il Ministero ha chiarito che: - il contratto di soggiorno (necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato) non deve essere stipulato dai cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abilita all'attività lavorativa (come ad esempio il permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo). Ne consegue che il contratto di soggiorno andrà stipulato solo al momento dell'eventuale conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. - L'obbligatorietà di sottoscrivere un nuovo contratto di soggiorno per lavoro nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro trova applicazione anche se si aggiunge un nuovo contratto ad un altro precedente. In caso di variazioni del rapporto di lavoro per cui è obbligatoria la comunicazione allo Sportello Unico il datore di lavoro dovrà esclusivamente comunicare entro 5 giorni dall'evento la data di inizio e di cessazione del rapporto, nonché il trasferimento del lavoratore e la relativa decorrenza. - i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari possono chiedere il ricongiugimento familiare purchè in possesso dei requisiti di legge. Questo perchè se lo straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o autonomo può esercitare il diritto all'unità familiare, così anche il titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari lo può esercitare dato che gli è consentito svolgere un lavoro autonomo o subordinato. Il ricongiungimento familiare di stranieri già in Italia previsto all'art. 30, comma 1, punto c) del T.U. n. 286/1998, trattandosi di conversione di un titolo di soggiorno già posseduto, resta di competenza della Questura. - fino all'entrata in vigore del decreto sui flussi di ingresso per l'anno 2006 per gli sportivi autorizzati dal Coni a svolgere la propria attività sulla base delle quote per il 2005 continua ad applicarsi la vecchia disciplina sia per quanto riguarda la richiesta dei visti sia per quanto riguarda il rilascio dei permessi di soggiorno. - Il certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessario sia per la stipula del contratto di soggiorno che per la richiesta di ricongiungimento familiare, va chiesto all'Ufficio Tecnico del Comune. In via alternativa, può essere utilizzato il certificato di idoneità igienico - sanitaria richiesto all'ASL competente;