Chiarimenti INPS: conguagli contributivi di fine anno
A cura della redazione

L'INPS, con la circ. 136 del 21 dicembre
La circolare, fornisce una serie di chiarimenti e precisazioni con particolare riguardo alle novità derivanti dall'istituzione del fondo tesoreria di gestione dei TFR, dalla cessazione del bonus per il posticipo al pensionamento e dalla gestione dell'obbligazione contributiva sulle ferie maturate e non godute, nei termini prescritti, alla luce dell'evoluzione normativa.
Il termine per l'esecuzione dei conguagli di fine anno, riferiti al 2007, è stato allungato di un mese, , rispetto allo scorso anno, quindi, i conguagli potranno essere eseguiti anche nel mese di febbraio
- con la denuncia del mese di dicembre 2007 (scadenza del versamento 16.1.2008; scadenza dell'invio del DM 10/2 e dell'EMENS 31.1.2008);
- con la denuncia del mese di gennaio 2008 (scadenza del versamento 18.2.2008; scadenza dell'invio del DM 10/2 e dell'EMENS 29.2.2008);
- con la denuncia del mese di febbraio 2008 (scadenza del versamento 17.3.2008; scadenza dell'invio del DM 10/2 e dell'EMENS 31.3.2008), con esclusione dell'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione del mese di gennaio 2008.
Qui di seguito vengono riepilogate le precisazioni e i chiarimenti operativi aggiuntivi rispetto alle istruzioni che erano state emanate lo scorso anno:
· Elementi variabili della retribuzione: l'INPS ricorda che tra le variabili retributive vanno ricompresi anche i ratei di retribuzione del mese di dicembre 2007, per effetto dell'assunzione intervenuta nello stesso mese ma successivamente alla elaborazione delle buste paga. Resta ferma però la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa. Per il resto l'Istituto conferma le istruzioni operative già impartite in precedenza.
· Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva: l'Istituto riprende, a seguito dell'intervento del Ministero del lavoro (risposta del 26-10-
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Fattispecie: 4 settimane di ferie minime obbligatorie previste dal D.Lgs. 66/200 - La scadenza dell'obbligazione contribuiva e fissata al 18° mese (ovvero termine più ampio previsto dalla contrattazione collettiva) successivo all'anno di maturazione;
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Fattispecie: Ferie eccedenti le 4 settimane di legge: con assenza di regolamentazione contrattuale, aziendale o individuale in materia di termine ultimo per il godimento delle ferie, la scadenza dell'obbligazione contributiva è fissata al 18° mese successivo all'anno di maturazione; Fattispecie: Ferie eccedenti le 4 settimane di legge in presenza di accordi e/o regolamenti aziendali o pattuizioni individuali che prevedono un termine ultimo per il godimento delle ferie (più ampio di 18 mesi), la scadenza dell'obbligazione contributiva è fissata dall'accordo, dal regolamento o dalla pattuizione individuale.
Operativamente, ai fini contributivi, occorre comportarsi nel seguente modo:
· L'importo corrispondente alle ferie non godute va sommato alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza dell'obbligazione contributiva e dovrà essere inserito nell'elemento imponibile dalla relativa denuncia EMENS;
· In caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro con pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie residue non godute, si assoggetterà a contribuzione solo l'eventuale differenza rispetto a quanto già assoggettato a contribuzione nel mese in cui è stata applicata l'obbligazione contributiva;
· Per le ferie residue godute successivamente al mese in cui è intervenuta l'obbligazione contributiva, si procederà: ad assoggettare a contribuzione la retribuzione effettivamente corrisposta corrispondente alle ferie godute; a recuperare la contribuzione versata nel mese in cui è stata assolta l'obbligazione contributiva; a sistemare la retribuzione imponibile relativa all'anno in cui è intervenuta la citata obbligazione contributiva.
Per effettuare le predette sistemazioni occorrerà osservare le seguenti istruzioni:
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obbligazione contributiva intervenuta entro il 31-12-2004 |
il recupero dei contributi versati potrà avvenire avvalendosi della procedura relativa alle regolarizzazioni - mod. DM 10/V -, mentre la sistemazione della posizione previdenziale individuale del lavoratore (rettifica, in diminuzione, della retribuzione imponibile) dovrà essere effettuata utilizzando il mod. SA/rett.; |
obbligazione contributiva intervenuta dal 1° gennaio 2005 |
a) Le ferie vengono fruite nello stesso anno in cui è stata assolta l'obbligazione contributiva: la retribuzione corrispondente alle ferie godute rappresenta reddito imponibile del mese di fruizione (anche ai fini della denuncia EMENS, informazione che dovrà essere accompagnata anche dall'elemento "variabile retributiva in diminuzione" per quanto riguarda l'imponibile utilizzato nel mese in cui è stata assolta l'obbligazione contributiva); il recupero dei contributi versati, nel mese dell'obbligazione contributiva, potranno essere recuperati con il mod. DM 10/2 - quadro D - codice L480 (nei quadri B/C occorrerà indicare al codice H400 - Rid. Imp. anno corrente - l'ammontare della retribuzione riferita ai contributi di cui al precedente codice "L480"; dette sistemazioni potrebbero generare anche operazioni di conguaglio riguardanti l'applicazione dell'eventuale decontribuzione; b) Le ferie vengono fruite nell'anno successivo a quello in cui è stata assolta l'obbligazione contributiva: la retribuzione equivalente alle ferie godute rappresenta reddito imponibile nel mese e anno di fruizione (anche ai fini della denuncia EMENS, accompagnata da un EMENS rettificativo dell'anno precedente che va a correggere il relativo imponibile); il recupero dei contributi versati nell'anno in cui è stata assolta l'obbligazione contributiva potranno essere recuperati con il mod. DM 10/2 - quadro D - utilizzando il codice L480 (nei quadri B/C occorrerà indicare, al codice H500 - rif imp. Anno precedente - l'ammontare della retribuzione riferita ai contributi di cui al precedente codice "L480"; dette sistemazioni potrebbero generare anche operazioni di conguaglio riguardanti l'applicazione dell'eventuale decontribuzione; c) Le ferie vengono fruite dal secondo anno successivo a quello in cui si è assolto all'obbligazione contributiva: la retribuzione equivalente alle ferie godute rappresenta reddito imponibile nel mese e anno di fruizione (anche ai fini della denuncia EMENS). Il recupero dei contributi versati nell'anno in cui è intervenuta l'obbligazione contributiva potrà avvenire utilizzando la procedura relativa alle regolarizzazioni - mod. DM 10/V; dovrà essere prodotto un EMENS rettificativo per modificare l'imponibile dell'anno in cui è stata assolta l'obbligazione contributiva; dovrà essere modificata la certificazione CUD a suo tempo rilasciata al lavoratore. |
· Decontribuzione delle retribuzioni variabili: fatta eccezione per le precisazioni riguardanti l'obbligazione contributiva per le ferie maturate e non godute e che il conguaglio può essere effettuato anche nel mese di febbraio 2008, l'INPS ha confermato le istruzioni dello scorso anno.
· Massimale contributivo e pensionabile: vengono, in via generale, confermate le istruzioni dello scorso anno, con le seguenti integrazioni:
- il conguaglio può essere effettuato anche con il mese di febbraio 2008;
- le retribuzioni a conguaglio sulle componenti variabili, conguagli effettuati a gennaio 2008, concorrono alla determinazione del tetto 2007 fino al limite di quest'ultimo (? 87.187,00). Il relativo valore va indicato nel mod. DM 10/2, quadri B/C al codice "A000". Il CUD/2008 e il mod. 770/2008 dovranno tenere conto della correzione operata. Si ritiene debba essere corretta anche la denuncia EMENS (la circolare 136 non effettua alcun richiamo).
· Contributo aggiuntivo IVS 1%: la circolare ha confermato le istruzioni dello scorso anno.
· Erogazioni liberali: fatta eccezione per il termine del conguaglio, che può essere eseguito anche nel mese di febbraio 2008, l'Istituto ha confermato le istruzioni dell'anno precedente.
· Fringe benefit: oltre a confermare le istruzioni dello scorso anno, l'INPS fornisce le seguenti ulteriori precisazioni:
il conguaglio può essere eseguito anche nel mese di febbraio 2008 |
riguardo alle stock option, per effetto delle modifiche legislative intervenute nel 2006, l'Istituto si è riservato, per il fatto che la tecnica legislativa utilizzata genera dubbi interpretativi, di fornire le istruzioni operative con una successiva circolare; |
riguardo invece all'auto concessa ai dipendenti in uso promiscuo, l'INPS precisa che, se il datore di lavoro nel corso del o il maggior imponibile utilizzato nel corso del 2007 potrà essere portato in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese del conguaglio; o se il conguaglio viene effettuato nei mesi di gennaio o febbraio 2008, la differenza retributiva scaturita dal conguaglio sarà evidenziata utilizzando nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice "D000". Nella denuncia Emens del mese di gennaio o febbraio 2008, l'importo di cui sopra, sarà indicato nell'elemento o Nel caso in cui il maggior importo relativo al valore dell'auto aziendale non sia stato assoggettato a contribuzione pensionistica, a seguito del superamento del massimale contributivo e pensionabile (Per i l2007 ? 87.187,00), per il recupero delle "contribuzioni minori" riferite ai lavoratori interessati, si dovrà utilizzare, nel quadro D del modello DM10/2, il codice "L116", provvedendo, altresì, alla rettifica delle denunce EMens interessate. |
La circolare non fornisce alcuna indicazione per quanto riguarda eventuali conguagli che possono coinvolgere i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2007, per i quali occorrerebbe gestire un'imponibile contributivo negativo. |
· Lavoratori che hanno optato per il posticipo del pensionamento: in via generale, per quanto riguarda i conguagli di fine 2007, valgono, le istruzioni dello scorso anno. In via specifica, per effetto della cessazione del benefico alla data del 31-12-2007, l'Istituto ha aggiunto le seguenti istruzioni operative:
Lavoratore che cessa il rapporto il 31-12-2007 |
la contribuzione IVS riferita ai compensi di fine rapporto come mensilità aggiuntive, preavviso, conguagli retributivi, premi di risultato, ecc., indipendentemente dal momento dell'erogazione (quindi anche successivamente al mese di cessazione) continua ad essere interessata dalla normativa del bonus. I contributi minori devono continuare ad essere versati. |
Lavoratori che continueranno a lavoratore dopo il 31-12-2007 |
le retribuzioni a conguaglio che vengono corrisposte nel 2008 saranno da assoggettare interamente a contribuzione (anche per la quota IVS che non sarà, quindi, più interessata dal bonus). |
· TFR e fondo tesoreria: al riguardo l'INPS, con la circolare in commento, ha precisato quanto segue:
Quote di TFR versate al fondo tesoreria |
In occasione delle operazioni di conguaglio (dicembre 2007 o gennaio/febbraio 2008) le aziende sono tenute a sistemare le differenze a debito o a credito che possono essersi eventualmente determinate in relazione alle somme mensilmente versate nonché a regolarizzare le relative misure compensative applicate (riduzione de contributo dovuto al FGTF), in particolare: a) le somme (TFR) versate in eccedenza potranno essere esposte nel mod. DM10/2, quadro D, utilizzando il codice "RF01"; il maggior sgravio operato sul contributo dovuto al FGTFR, per effetto del minor versamento al fondo tesoreria, dovrà essere restituito esponendolo nel mod. DM 10/2, quadri B/C, utilizzando il codice "M120" (in corrispondenza del quale deve essere indicato solo il numero di lavoratori e il relativo importo); il maggior sgravio operato sul contributo dovuto al FGTFR, per effetto del minor versamento al fondo pensione complementare, dovrà essere esposto nel mod. DM10/2, quadri B/C, utilizzato il codice "M121" (in corrispondenza del quale deve essere indicato solo il numero dei lavoratori e il relativo importo); b) le somme versate in misura inferiore al fondo tesoreria potranno essere versate esponendole nel mod. DM10/2, quadri B/C, utilizzando il codice "CF02" (in corrispondenza del quale deve essere indicato solo il numero dei lavoratori e il relativo importo); il minor sgravio operato sul contributo dovuto al FGTFR, per effetto del maggior versamento al fondo tesoreria, potrà essere recuperato con il mod. DM/2, quadro D, utilizzando il codice "TF12"; il minor sgravio operato sul contributo dovuto al FGTFR, per effetto del maggior versamento nel fondo pensione complementare, potrà essere recuperato con il mod. DM10/2, quadro D, utilizzando il codice "TF11". |
Aziende costituite dopo il 31-12-2006 |
le aziende interessate, con occupazione media dal mese di costituzione al 31-12-2007 pari o superiore a 50 addetti, sono tenute a versare, al fondo tesoreria, il TFR dei dipendenti che hanno scelto di tenerlo in azienda (dalla data di assunzione), in particolare dovranno osservare le seguenti istruzioni: · Trasmettere, entro il 31-3-2008 (DM10/2 del mese di febbraio 2008), l'apposita dichiarazione all'INPS, con l'indicazione dell'organico aziendale; · versare il TFR dei periodi pregressi dal mese di inizio dell'attività al periodo di paga antecedente a quello di versamento, attraverso il mod. DM10/2, quadri B/C, utilizzando il codice "CF02" (in corrispondenza del quale deve essere indicato solo il numero dei lavoratori e il relativo importo); · versare la maggiorazione del 2,74% rapportata al periodo intercorrente tra il mese di inizio dell'attività e quello di versamento, attraverso il mod. DM10/2, quadri B/C, utilizzando il codice "CF11" (in corrispondenza del quale deve essere indicato solo il numero dei lavoratori e il relativo importo); · recuperare lo sgravio operato sul contributo dovuto al FGTFR, connesso al versamento dei TFR al fondo tesoreria, attraverso il mod. DM10/2, quadro D, utilizzando il codice "TF12"; · recuperare lo sgravio operato sul contributo dovuto al FGTFR, connesso all'eventuale versamento dei TFR al fondo pensione, attraverso il mod. DM10/2, quadro D, utilizzando il codice "TF02"; · riportare i predetti dati nella denuncia EMENS. |
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