I chiarimenti INAIL sulle nuove tariffe dei premi e sull’oscillazione
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare n. 28 del 28 ottobre 2021, ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019. Le istruzioni riportano le novità principali introdotte nel sistema tariffario del 2019 rispetto a quello previgente del 2000. Si ricorda che l’aggiornamento delle tariffe ha comportato:
- la ridefininizione di alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe del 2000;
- l’aggregazione di lavorazioni già esistenti in un’unica voce di tariffa;
- l’eliminazione di alcuni cicli produttivi non più attuali;
- l’istituzione di nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse negli ultimi venti anni o in via di sviluppo, che corrispondono a nuove forme produttive o di erogazione di servizi.
La circolare si sofferma inoltre sui criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico con i nuovi parametri e analizza la rideterminazione del tasso applicabile. In proposito, si ricorda infatti che le nuove tariffe hanno introdotto un nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico, basato non più sugli oneri economici sostenuti dall’INAIL, ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze. L’oscillazione viene ora applicata con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso e non più alle singole voci di tariffa. Ai fini del calcolo della gravità degli eventi acquistano significato anche gli eventi mortali accaduti a soggetti privi di superstiti, mentre non devono essere computati i casi accertati di infezione da coronavirus, né gli oneri effettivamente recuperati dall’INAIL in seguito ad azione di surroga o regresso, salvo che sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro. Continuano ad essere esclusi gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi occorsi ai lavoratori in somministrazione e agli apprendisti.
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