L’INAIL, con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, ha fornito indicazioni operative alle proprie strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative per omessa o tardata denuncia di infortunio.

Si ricorda che l’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 1124/1965, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall'infortunio.

I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

L’importo della sanzione per la violazione delle predette disposizioni è da 1.290,00 a 7.745,00 euro. La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria ex art. 13, c. 2, del D.Lgs. 124/2004. In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ex art. 16 della L. 689/1981.

Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

Il documento INAIL si sofferma anche sui nuovi obblighi in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entrati in vigore dal 12 ottobre 2017 e previsti dall’art. 18, c. 1, lett. r), del D.Lgs. 81/2008. La circolare, in particolare, chiarisce che l’interesse tutelato da quest’ultima norma è diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 relativo alla denuncia di infortunio, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi proventi.

La circolare precisa che procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, sono tra loro autonomi.

L’art. 55, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lett. g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'art. 53 del D.P.R. 1124/1965.