L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 21/E del 20 luglio 2017, ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte dal decreto legge n. 50/2017 in materia di procedura di collaborazione volontaria.

Il documento chiarisce che chi aderisce alla voluntary disclosure bis può detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri. Si tratta di quei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto attività lavorativa.

Inoltre, si sottolinea che la possibilità detrarre le imposte pagate all’estero vale anche per gli atti non ancora definiti emanati nell’ambito della precedente edizione della voluntary.