Dal tavolo tecnico CDL-INPS, chiarimenti su ANF, bonus SUD e FIS
A cura della redazione
In un incontro tenutosi l’11/09/2019 con l’INPS, i consulenti del lavoro hanno chiesto chiarimenti su alcune problematiche, tra cui se il lavoratore con due contratti part time presso due datori di lavoro differenti ha diritto di percepire gli ANF da entrambi.
La risposta è stata negativa. Infatti secondo l’INPS se il lavoratore ha percepito assegni per un importo superiore a quello spettante sarà tenuto alla restituzione. Quest’ultima viene chiesta non al datore di lavoro, ma direttamente al lavoratore.
L’Istituto previdenziale ha anche reso noto che tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre la piattaforma consentirà ai consulenti del lavoro di inserire le domande di ANF per conto dei dipendenti delle sole aziende in delega. La procedura prevedrà il rilascio da parte del lavoratore di una specifica delega per questa attività, sottoscritta anche dai componenti del nucleo familiare titolari di reddito. Il datore di lavoro, che sarà tenuto comunque a conservare e controllare tutta la documentazione fornita dal lavoratore, non dovrà fornire ulteriore delega all’intermediario. La piattaforma verificherà se il dipendente è effettivamente in forza presso l’azienda in delega, interrogando il sistema delle COB/Unilav e, solo in subordine, l’UniEmens.
Inoltre solo in presenza di autorizzazione (ANF43) in corso di validità, il sistema consentirà il regolare inoltro della domanda; diversamente, sarà onere del lavoratore attivarsi per ottenere una nuova autorizzazione prima di procedere alla domanda ANF.
Sempre in tema di ANF l’INPS chiarisce che, nella ricerca puntuale, i campi "periodo di competenza da/a" si riferiscono solo alla presentazione della domanda e non al periodo di validità. Ciò spiega perché non è possibile inserire un periodo di riferimento che va oltre il mese corrente. L’INPS afferma che il file xml della ricerca puntuale, invece, contiene sempre gli importi dell'ANF fino alla scadenza. I file csv e xml, invece, rappresentano solo una fotografia di quanto visualizzato a video.
In merito al Bonus SUD, l’Istituto previdenziale concorda con la richiesta dei consulenti del lavoro che chiedono che i fondi ancora disponibili per il primo quadrimestre 2019 vengano utilizzati per coprire le richieste relative alle istanze effettuate nei mesi successivi.
Al fine di gestire le problematiche relative al mancato rilascio della DID, viene precisato che è stato aperto un canale diretto di comunicazione tra la Fondazione studi dei CDL e l’ANPAL.
Relativamente al FIS, l’Istituto informa che entro la fine di settembre sarà rilasciato nel cassetto previdenziale un cruscotto per agevolare gli intermediari e le aziende nel monitoraggio dei contatori sia per il FIS che per la Cigo.
In merito alla retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi, l’INPS precisa che è rilevante il numero di ore/giorni lavorati, ovvero interessati da istituti normativi o contrattuali per i quali è comunque riconosciuta la copertura assicurativa. Solo in casi determinati, espressamente indicati dal legislatore, quale la fattispecie di cui all’articolo 29 della legge n. 341/95 nel settore edile, la retribuzione imponibile assume valore virtuale, in quanto determinata su un numero di ore settimanali non inferiore a quelle previste dall’orario normale di lavoro come stabilito dalla contrattazione collettiva, a prescindere dall’effettiva prestazione lavorativa (e in assenza di diversa tutela).
Sorge quindi il problema di come gestire le assenze che si possono verificare al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge o dal CCNL su richiesta dello stesso lavoratore o per decisione unilaterale del datore di lavoro.
Secondo l’INPS se l’aspettativa non retribuita/permesso viene richiesta al lavoratore dal datore di lavoro, la contribuzione è sempre dovuta. In caso di accesso ispettivo, scatterebbe anche la diffida accertativa per la parte retributiva. Invece se la richiesta debitamente motivata e documentata perviene per iscritto dal lavoratore, è considerata genuina e, pertanto, la contribuzione non è dovuta.
In quest’ultimo caso, sottolinea l’Istituto previdenziale, è necessario prestare molta attenzione ad una serie di parametri che potrebbero insinuare dubbi nell'organo di controllo. Il riferimento va innanzitutto ai residui di ferie e permessi, al numero eccessivo di richieste rispetto all'organico aziendale, alle richieste provenienti da lavoratori in forza presso datori di lavoro di piccolissime dimensioni ecc. Gli organi di controllo potranno verificare, inoltre, l'andamento del fatturato e in generale i parametri aziendali nel periodo precedente la richiesta di aspettativa. Infatti, se la richiesta coincide con un calo di fatturato, potrebbe essere considerata come indotta e non genuina. Dalla valutazione complessiva di questi indici, pertanto, potrà conseguire il giudizio di genuinità o meno della richiesta formulata dal lavoratore.
Infine è stato implementato il sistema di notifica automatica delle richieste di DM10 virtuali. In pratica, il giorno dopo la richiesta, l’INPS invierà una email/PEC con allegati i DM10 virtuali richiesti. Quindi non è più necessario accedere al portale per scaricarli in PDF.
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