L’INPS, con il messaggio n. 3339 del 05-10-2021, ha reso noto a seguito dell’implementazione della funzione per gestire la cessione del quinto della pensione, se il pensionato manifesta la volontà di estinguere anticipatamente un finanziamento, gli intermediari finanziari aderenti alla Convenzione con l’INPS possono richiedere, con modalità telematica, una rimodulazione del contratto di finanziamento in corso di ammortamento, che può consistere nella riduzione dell’importo della rata e/o nell’anticipazione della scadenza del piano di ammortamento.

L’estinzione parziale di un finanziamento non implica, per la società cessionaria e per il pensionato cedente, la sottoscrizione di un nuovo contratto, ma la rimodulazione di quello originario ai fini del rimborso della quota residuale del debito e, nello specifico, una rimodulazione della parte relativa alle clausole contrattuali che stabiliscono l'importo della rata e/o la scadenza del piano di ammortamento.

Il contratto di finanziamento in corso di ammortamento può anche essere oggetto di più rimodulazioni (rimodulazioni plurime).

In tale ipotesi la domanda di rimodulazione avrà ad oggetto il precedente piano rimodulato e non il piano originario, ad eccezione del calcolo del periodo di ammortamento utile ai fini del rinnovo della cessione.

Infatti, il decorso dei due quinti del periodo di ammortamento della cessione, necessario ai fini dell’eventuale rinnovo, viene calcolato automaticamente con riferimento alla data di decorrenza giuridica del piano originario.