Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 5/11/2003 n.16635) il lavoratore non può subire alcun pregiudizio in merito ai diritti quesiti nel caso in cui abbia luogo la cessione del suo contratto di lavoro.
Infatti spiega la Suprema Corte i diritti che il lavoratore si è visto riconoscere dalla contrattazione collettiva non possono essere cancellati dal contratto collettivo applicato presso il cessionario che risulta diverso da quello applicato dal cedente.