L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 28/05/2009 n.135E, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che le somme che il lavoratore percepisce in sede transattiva durante la cessione del ramo d'azienda per non avere nulla a pretendere in futuro dal vecchio datore di lavoro, devono essere assoggettate a tassazione ordinaria e non a quella separata.
Infatti secondo l'Agenzia delle entrate, nei casi di cessione del ramo d'azienda il rapporto di lavoro non viene meno e poiché presupposto per applicare la tassazione separata è proprio la risoluzione del rapporto di lavoro, questa, nel caso che ha formato oggetto della risoluzione, non si verifica se viene a mancare il pagamento delle competenze normalmente corrisposte al momento dell'ordinaria cessazione del rapporto, come il TFR.
La continuità del rapporto di lavoro in caso di cessione del ramo di azienda è stata già affermata dall'Agenzia con la risoluzione 1712/1980 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2762/1983.
Inoltre, sottolinea l'Agenzia, il fatto che il passaggio di un dipendente da un datore di lavoro ad un altro, a seguito di trasferimento di azienda, non determinata la conclusione del rapporto di lavoro, è provato anche dal subentrante che è chiamato a proseguire la rateizzazione delle trattenute delle addizionali all'IRPEF.
Se si fosse verificata la risoluzione del contratto di lavoro, l'addebito delle addizionali residue sarebbe dovuto avvenire in un'unica soluzione, al momento del conguaglio fiscale.