L’INL, con la nota n. 1881 del 25 febbraio 2019, ha chiarito che, nelle ipotesi di processi che comportino una modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), in cui si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, non è necessario, a determinate condizioni, rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative.

In particolare, il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti in premessa non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:

  • dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
  • delle modalità di funzionamento.

Allo scopo, è, inoltre, opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante:

  • comunichi all’Ufficio che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
  • renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.