Cessione d’azienda: non serve una nuova autorizzazione per gli impianti di sorveglianza già installati
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 1881 del 25 febbraio 2019, ha chiarito che, nelle ipotesi di processi che comportino una modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), in cui si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, non è necessario, a determinate condizioni, rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative.
In particolare, il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti in premessa non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:
- dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
- delle modalità di funzionamento.
Allo scopo, è, inoltre, opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante:
- comunichi all’Ufficio che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
- renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
Riproduzione riservata ©